1) il nome delle squadre di calcio non può essere considerato come marchio tutelato dall’art. Deve essere disattesa l’affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui il nome delle squadre di calcio non costituirebbe un marchio tutelabile a norma dell’art. Il Collegio aveva irragionevolmente affermato che i colori delle squadre di calcio sia italiane che estere non possono avere tutela stante la diffusa volgarizzazione e che il nome delle squadre di calcio non può essere considerato marchio industriale tutelato dall’art. Negli anni ’30 le squadre usavano i colori di base ma includevano numeri identificativi sulle maglie. Negli anni novanta il calcio colombiano vive uno dei suoi momenti migliori ma è sempre più perverso il legame con il narcotraffico. Va preliminarmente osservato che il richiamo dell’ordinanza impugnata alla pronuncia di questa Corte, risalente agli inizi degli anni settanta – che aveva definito le squadre di calcio come società di pubblico spettacolo ed il loro marchio “di servizio” – non è pertinente, in quanto non più attuale, in considerazione dei mutamenti normativi, nel frattempo, intervenuti nella disciplina giuridica delle società calcistiche. Più o meno. Sono due mesi che non giocano e che i palinsesti delle agenzie non presentano eventi su cui scommettere. Manca meno di un mese all’inizio della Coppa del Mondo FIFA (si parte il 14 giugno alle 17:00 italiane con il match Russia – Arabia Saudita) e per l’occasione Apple ha aggiornato l’app Clips introducendo alcuni contenuti a tema.

Non è più sufficiente, raccontano Giuffrè e Scuglia, assicurarsi che una certa squadra esca vincente o perdente da un match. Questa volta è il turno dell’Argentina, che si presenta all’appuntamento con una bella squadra allenata da César Luis Menotti. 474 c.p. sul rilievo che vi era palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie sequestrate – soggetto che era già stato licenziatario delle squadre di calcio Juventus, Milan ed Inter – in alcuni casi riportanti il nome storpiato della squadra e i simboli originali protetti. 474 cp. atteso che la contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio e di un segno distintivo, emergendo, invece, nel caso concreto la palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie di calcio sequestrate e i simboli originali oggetto di tutela. 474 c.p. per cui è procedimento sulla base di una comparazione in termini analitici tra i marchi originali e quelli impressi sulle magliette oggetto di sequestro, magliecalcioshop adottando quindi un erroneo parametro di valutazione.

2001 2 c.p., la piena registrabilità e tutelabilità dei marchi delle società calcistiche impressi sulle maglie oggetto di registrazione, va osservato che, come affermato anche dall’ordinanza impugnata, i c.d. Peraltro, questa Corte ha anche affermato che non rileva neppure una eventuale contraffazione grossolana atteso che l’art. Peraltro, tale correlazione doveva evincersi ictu oculi dal verbale di sequestro degli operanti. Peraltro, anche ammettendo che al toponimo venga aggiunto un elemento differenziale solo minimo, quale, a titolo di esempio, la data di fondazione della società calcistica, tale segno sarà registrabile e godrà tendenzialmente della tutela del marchio debole in relazione allo stretto collegamento concettuale tra il marchio e la denominazione geografica, salvo che non venga fornita prova dell’acquisita capacità distintiva, del suo rafforzamento, attraverso l’uso dello stesso segno (c.d. Questa istituzione non solo promuove il calcio a livello di base, ma si dedica anche alla crescita professionale di coloro che guidano le squadre. Come si legge dalla descrizione dell’update, l’app propone una grafica ispirata al calcio che include un adesivo animato, un’etichetta e un poster con testo personalizzabile, permettendo così agli utenti di realizzare brevi mini-video a tema durante i mondiali (e non solo).

Da NonSoloSport troverai scarpe, abbigliamento e accessori per la tua attività sportiva e non solo. Nel caso di specie, i marchi delle squadre di calcio impressi sulle magliette oggetto di sequestro sono pienamente tutelabili, oltre che per le sopra illustrate osservazioni, anche perché celebri o comunque notori, circostanza che li rende comunque registrabili a norma dell’art. Le società sportive professionistiche sono quindi delle imprese a tutti gli effetti e, come tali, nell’esercizio della loro attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi (ovviamente contigui all’attività sportiva), possono utilizzare e registrare marchi commerciali. Con la stessa normativa l’oggetto sociale delle società sportive è stato esteso anche alle attività connesse o strumentali all’attività sportiva, così consentendo a tali società di operare anche in aree diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente sportive ed agonistiche e di svolgere attività d’impresa in settori limitrofi, quali la vendita dei diritti per le riprese televisive dei loro incontri sportivi, la vendita di spazi pubblicitari e dei prodotti legati al merchandising. Lamenta il Procuratore ricorrente che l’ordinanza impugnata, nell’affermare la mancanza di prova della contraffazione degli articoli in sequestro (per lo più magliette delle squadre di calcio Juventus, Inter, Milan, Roma nonché estere), aveva omesso di considerare l’integrazione di perizia del 19.2.2018 prodotta in udienza, da cui emergeva la non autenticità degli articoli posti in sequestro e l’idoneità degli stessi a trarre in inganno l’acquirente.